Come per ogni altro soggetto che opera nel nostro settore l’affidamento dei servizi alla cooperativa sociale Fraternità Sistemi, prevede il rispetto della normativa vigente sulle modalità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Le norme da rispettare sono due: il Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) o la Legge speciale 381/91 ed in particolare il suo articolo 5.
Affidare un servizio alla nostra cooperativa offre la possibilità di:
- Ottenere una gestione professionale dei tributi con personale altamente qualificato e periodicamente aggiornato sulle nuove normative e sugli strumenti di lavoro;
- Fare del bene: la vostra scelta permette a noi di avviare un percorso di inserimento lavorativo per un soggetto in difficoltà, il quale avrà così modo di ritrovare una propria autonomia, dignità, maggior senso di appartenenza alla comunità dove vive.
Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016)
Seguendo le direttive previste dal codice degli appalti esistono diverse modalità di affidamento per contrarre con un soggetto privato partendo da una gara aperta (art.60) passando per un affidamento diretto o procedura negoziata (art. 36 comma) e via via tutte le altre forme di contrattazione previste dal Decreto Legislativo.
Se però la volontà dell’Ente è quella di rivolgersi a soggetti del Terzo settore, c’è la possibilità di avvalersi del dettato dell’art. 112 che prevede di avviare procedure di gara riservate ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale è l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
In questo caso l’Ente promuove l’attenzione e il reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate citate nello stesso articolo.
Art. 5 della legge n. 381 del 1991
Questa è una norma speciale che contiene la disciplina del rapporto fra pubblica amministrazione e cooperative sociale che il legislatore ha chiamato “convenzione”. Le convenzioni della legge n. 381 del 1991, infatti, sono stipulate fra le cooperative sociali di tipo B e la pubblica amministrazione e costituiscono delle forme specifiche di affidamento di servizi attraverso modalità che non coincidono con quelle del Codice dei contratti pubblici.
Scegliere questa modalità di affidamento è un chiaro segnale della volontà dell’Ente di supportare l’azione del terzo settore di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate che possono tornare così a riavere una propria dignità umana e lavorativa.
Questa Legge, che va in deroga al codice dei contratti vigente (D.Lgs. 50/2016), può essere un’ottima strada per quegli affidamenti in cui i valori delle procedure non sono superiori alla soglia comunitaria prevista dall’art. 35 del D.lgs. 50/2016.